Caccia
Cervidi e Bovidi


Caccia al
Cinghiale


Caccia Volpi
e Corvidi


Gestione
ZRC - ZRV


Prevenzione e
Risarc. Danni


Disposizioni
su Art.37

– dal 15 settembre al 30 dicembre 2024 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo e fagiano
– dal 15 settembre al 30 novembre 2024 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa (per ulteriori limitazioni di prelievo sulle specie vedi Allegato B
– dal 2 ottobre al 30 dicembre 2024 la caccia è consentita alla specie allodola
– dal 15 settembre al 8 dicembre 2024 la caccia è consentita alla specie lepre comune
– dal 15 settembre al 31 ottobre 2024 la caccia è consentita alle specie combattente e quaglia
– dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025 la caccia è consentita alle seguenti specie: beccaccia, cesena e tordo sassello
– dal 2 novembre 2024 al 30 gennaio 2025 la caccia è consentita alla specie moretta;
– dal 15 settembre 2024 al 30 gennaio 2025 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, moriglione, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d’acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, porciglione, volpe e silvilago (minilepre). Per il silvilago non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore, né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio
La caccia alla volpe dal 9 dicembre 2024 e fino al 30 gennaio 2025 può essere esercitata da cacciatori riuniti in squadre, nella forma della braccata con cane da seguita. Gli appartenenti alla squadra di caccia alla volpe devono essere inseriti in un elenco giornaliero a disposizione degli organi di vigilanza. Tali elenchi, per le attività svolte nel territorio di competenza, sono trasmessi agli ATC secondo le modalità da essi individuate. In tale periodo la caccia è comunque consentita da appostamento.

La caccia alla volpe, alla cornacchia grigia e alla gazza è consentita all’interno delle zone di rispetto venatorio nei tempi e con le modalità previste dal calendario venatorio per il territorio a caccia programmata di ciascun Comprensorio. Le attività di prelievo in questi istituti sono organizzate e disciplinate dagli ATC in cui esse ricadono.

La caccia alla beccaccia è consentita (ai sensi dell’ art. 3 comma 7 bis della L.R.20/2002) esclusivamente in forma vagante e con l’ausilio del cane da ferma o da cerca. Dal 1° gennaio 2025 la caccia alla beccaccia è consentita solo nelle aree vocate al cinghiale e, nelle restanti aree, solo all’interno delle aree boscate secondo la classificazione della legge regionale n. 39/2000;
L’allenamento ed addestramento è consentito nel periodo dal 25 agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre (ovvero giovedì 12.09.2024), nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 19,00 (ora legale) su tutto il territorio regionale a caccia programmata. Nel periodo dal 18 agosto al 24 agosto tali attività saranno possibili nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica esclusivamente dal sorgere del sole alle ore 11,00.
Caccia al cinghiale:
Il prelievo in braccata è consentito nelle aree vocate dal 2 ottobre 2024 al 30 gennaio 2025 nel rispetto dell’arco temporale di quattro mesi consecutivi previsto dall’art.18, comma 1, lettera d) della legge 157/1992. 
Il prelievo selettivo nelle aree non vocate e vocate sulla specie cinghiale, ai sensi di quanto previsto all’art. 6 bis, comma 2 lettera i) della l.r. 3/1994, è consentito per tutto l’anno nei tempi previsti dalla delibera della Giunta regionale n. 623 del 27/05/2024 e successive integrazioni.
La caccia di selezione del cinghiale, a partire dal 18 agosto, è consentita fino a mezzanotte, anche con l’ausilio dei metodi selettivi previsti al punto 2.3, lettera b), del Piano di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 13 giugno 2023, nonché il ricorso al foraggiamento attrattivo e l’impiego di dispositivi di puntamento, anche digitale, per la visione notturna, a eccezione di quelli che costituiscono materiale di armamento ai sensi dell’articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185″
Nelle aree non vocate, la caccia in forma singola, alla cerca e con il metodo della girata è consentita, dal 2 ottobre al 30 gennaio 2025.